Art. 2.

      1. Il difensore civico nazionale per l'ambiente è nominato dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, sentito il parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, tra coloro che hanno ricoperto la carica di consigliere di Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti.